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Costituzione posizione assicurativa dipendenti pubblici: nuovi chiarimenti Inps

Messaggio n. 2802 del 02-08-2024: Gestione dipendenti pubblici - Chiarimenti sulla costituzione della posizione assicurativa e altre prerogative

Premessa

L'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha abrogato la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici di costituire posizioni assicurative presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'AGO senza oneri. Dal 31 luglio 2010 non è più possibile costituire tali posizioni per iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione.

Chiarimenti sulla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010

Gli "assicurati" cessati senza diritto a pensione possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali previsti, riassunti come segue:

  • Riscatto e computo di periodi o servizi: entro 90 giorni dalla cessazione del servizio.
  • Ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l'ultimo giorno di servizio.
  • Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro: entro l'ultimo giorno di servizio.
  • Domande di computo e riscatto ai sensi degli articoli 11-15 del D.P.R. n. 1092/1973: almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età.
  • Riconoscimento del servizio militare di leva: entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

Cessati senza diritto a pensione: la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva/ dei dipendenti pubblici/ ex Inpdap.

Assicurati cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010, continua ad applicarsi la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO. Per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa avviene su domanda.

CTPS

A parziale rettifica della circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione presso la stessa Cassa, continua a valere la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, a meno che l'interessato, possedendo già l’anzianità contributiva minima prescritta, non preferisca attendere la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, essendo obbligatoria e prioritaria, impedisce la presentazione di successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari, ad eccezione delle istanze presentate entro i termini previsti.

Inoltre, i soggetti cessati prima del 31 luglio 2010 con almeno venti anni di contributi, che non vogliano attendere il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, possono, se ne hanno le condizioni, presentare domanda di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

CPDEL CPS CPI CPUG

Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO avviene solo su domanda. Anche se non presentano la domanda di trasferimento della contribuzione accreditata, non possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini decadenziali indicati. Se non presentano la domanda di costituzione della posizione assicurativa, la contribuzione accreditata concorre comunque al requisito contributivo per la pensione in cumulo.

Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979

La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, secondo l’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata nei seguenti casi:

  1. Con iscrizione attiva nella gestione previdenziale destinataria dei contributi.
  2. Senza iscrizione attiva nella gestione previdenziale destinataria dei contributi, purché si siano maturati almeno otto anni di contribuzione effettiva nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’articolo 9 della legge n. 274/1991, che non è stato abrogato, permette la ricongiunzione ai fini di un'unica pensione nei seguenti casi:

a. Dipendenti con almeno otto anni di iscrizione alle Casse, che passano a dipendere da privati o enti non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. b. Dipendenti appartenenti all'area pubblica.

Le domande di ricongiunzione da parte degli ex iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG iscritti al FPLD dell’AGO devono rispettare le limitazioni dell’articolo 9 della legge n. 274/1991.

2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990

L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede la ricongiunzione dei periodi coperti da assicurazione per liberi professionisti nella gestione in cui l'iscrizione è attiva al momento della domanda.

Il comma 2 dello stesso articolo estende questa facoltà a coloro che, prima iscritti a una previdenza obbligatoria, come dipendenti o autonomi, sono ora iscritti a una Cassa professionale e possono quindi richiedere la ricongiunzione.

Dopo il compimento dell'età pensionabile, il comma 4 permette di chiedere la ricongiunzione in qualsiasi gestione pensionistica, a condizione di avere almeno dieci anni di contribuzione continuativa per attività effettivamente prestata.

L'assicurato identificato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto alla Gestione dipendenti pubblici al momento della domanda, può presentare domanda di ricongiunzione verso le Casse solo alle condizioni del comma 4 dell’articolo 1.

Assicurati cessati dopo il 30 luglio 2010

Gli assicurati cessati senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, ecc., oltre i termini decadenziali. Tali prerogative si estendono anche ai superstiti dell’assicurato.

Decorrenza della pensione

I periodi di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo sono considerati nella loro collocazione temporale per la maturazione del diritto a pensione. La decorrenza delle pensioni segue le regole comuni, anche se i contributi da riscatto sono determinanti ai fini del diritto a pensione.

Annullamento della costituzione della posizione assicurativa

Continua ad applicarsi l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici nei seguenti casi:

  • Iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG: annullamento in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o reiscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche.
  • Iscritti alla CTPS: annullamento in caso di nuovo servizio che richiede la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

Competenza sull’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa

La competenza sull’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO varia in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale statale cessato prima delle date di subentro dell’ex INPDAP, la competenza resta dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.

Adesione di 9 nuove Casse professionali alla nuova procedura di scambio dati per la ricongiunzione dei contributi

Messaggio n. 2770 del 31-07-2024: Operatività dello scambio telematico di comunicazioni per la ricongiunzione dei contributi tra INPS e Casse professionali


Premessa

Si fa riferimento ai messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023 per comunicare l'adesione di 9 Casse professionali alla Convenzione quadro, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023.

Operatività dello scambio telematico

L'INPS, insieme a ENPAM e Cassa Geometri (Casse pilota), ha completato le operazioni tecniche per l’allineamento delle piattaforme di cooperazione applicativa. A partire da settembre 2024, lo scambio delle informazioni per la ricongiunzione dei contributi, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, avverrà esclusivamente tramite canale telematico tra INPS e le Casse pilota. Simili azioni saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.

Fasi dello scambio telematico

Le fasi dello scambio telematico sono le seguenti, come previste dal comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 45/1990:

  1. Richiesta e consultazione telematica dei contributi versati all'INPS:

    • La Cassa professionale firmataria, come soggetto accentrante, richiede il prospetto dei contributi versati all'INPS e consulta lo stato della richiesta di certificazione (cfr. Allegato 1, sezione b.1 della convenzione).
  2. Invio del prospetto contributivo:

    • L'INPS, quale Ente trasferente, invia il prospetto contributivo (cfr. Allegato 2, sezione d.2 della convenzione).
  3. Richiesta di riesame della certificazione telematica e consultazione dello stato della richiesta:

    • La Cassa professionale firmataria richiede un eventuale riesame e consulta lo stato della richiesta di riesame (cfr. Allegato 1, sezione b.3 della convenzione).
  4. Invio di un nuovo prospetto contributivo dopo il riesame:

    • L'INPS invia un nuovo prospetto contributivo (cfr. Allegato 2, sezione d.4 della convenzione).
  5. Notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione:

    • La Cassa professionale firmataria notifica l’esito dell’operazione (cfr. Allegato 1, sezione b.5 della convenzione).

Fasi future

A seguito del completamento delle procedure informatiche, saranno operative ulteriori fasi relative agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 45/1990, riguardanti la ricongiunzione di contributi dalla Cassa professionale verso l'INPS.

Italia Moldavia: domanda di pensione

Messaggio n. 2745 del 26-07-2024: Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale - Modalità di presentazione delle domande di pensione

1. Premessa

Dal 1° dicembre 2023 è in vigore l’Accordo tra Italia e Moldova sulla sicurezza sociale, firmato il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94. L’Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi, stabilisce le modalità di presentazione delle domande di pensione presso l’INPS e la CNAS moldava.

2. Presentazione delle domande di pensione

L'Accordo non permette la totalizzazione dei periodi assicurativi. Tuttavia, le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia alla CNAS tramite le strutture territoriali dell'INPS. Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS tramite canale telematico.

Modalità di presentazione delle domande:

2.1 Domanda di pensione moldava presentata dai residenti in Italia

Il richiedente invia il modulo “MD/IT 202” con documentazione allegata alla struttura INPS competente, che lo trasmette alla CNAS. La CNAS può richiedere ulteriori informazioni o documenti originali.

2.2 Domanda di pensione italiana presentata dai residenti in Moldova

Il richiedente utilizza la procedura INPS online, gestita dalla Direzione provinciale di Perugia, che può richiedere ulteriori informazioni prima di emettere un provvedimento.

2.3 Domanda di pensione di invalidità moldava presentata dai residenti in Italia (incluse revisioni)

Il richiedente invia il modulo “MD/IT 202” e “MD/IT 213” alla struttura INPS competente, che lo trasmette alla CNAS. Se richiesto, l'INPS esegue una visita medica e invia i risultati alla CNAS, che emette il provvedimento finale.

2.4 Domanda di pensione di invalidità italiana presentata dai residenti in Moldova (incluse revisioni)

Il richiedente utilizza la procedura INPS online, gestita dalla Direzione provinciale di Perugia. Se necessario, l'INPS richiede una visita medica alla CNAS e, sulla base dei risultati, emette il provvedimento finale.

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